Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. IV

Art. 48

Consulenza e patrocinio in materie di rapporti di lavoro

In vigore dal 8 dic 1974
a) Per la consulenza in abbonamento annuale, compresi i calcoli delle retribuzioni e dei contributi, la compilazione di buste paga, la tenuta dei documenti di lavoro, previdenza e assistenza sociale, la compilazione delle denunce e moduli, i periodici adempimenti presso gli istituti previdenziali sono dovuti i seguenti onorari: per ciascun dipendente fino a 12 L. 2.000 per ciascun dipendente fino a 25 L. 1.500 per ciascun dipendente fino a 50 L. 1.250 per ciascun dipendente fino a 100 L. 1.000 oltre, a discrezione. I conteggi relativi alle mensilità aggiuntive (13ª e 14ª) sono compensati con la maggiorazione dal 50 all'80% degli onorari liquidati per il mese di competenza. Tali onorari potranno essere congruamente ridotti quando la prestazione non comprende i conteggi delle retribuzioni e dei contributi. L'abbonamento per un periodo non inferiore a un anno, deve risultare da atto scritto. Qualora per circostanze indipendenti dal ragioniere, le prestazioni vengono a cessare nel corso dell'anno, è dovuto, a titolo di indennizzo, un supplemento del 20% degli onorari maturati alla data della cessazione per ciascun mese non scaduto. b) Per lo svolgimento di pratiche singole, compete l'onorario di L. 3.000, per ciascun dipendente e per ciascuna operazione, oltre le vacazioni eventualmente dovute. c) Per l'aggiornamento e la regolarizzazione di posizioni arretrate si applicano gli onorari a tempo. d) Per l'iscrizione agli istituti previdenziali, all'ispettorato del lavoro e simili, compete un onorario fisso da L. 5.000 a L. 20.000. e) Per dilazioni di pagamento e regolamento finanziario di contributi ed accessori arretrati di rimborso, per riduzione di sanzioni, interessi di mora, penalità, ecc., competono gli onorari previsti dall'. f) Per la sistemazione tra aziende, loro collaboratori dipendenti ed ausiliari, compete l'onorario previsto dall', ridotto della metà quando trattasi di cliente abbonato per la consulenza, e di un terzo negli altri casi, con un compenso minimo di L. 20.000. g) Per la sistemazione con piazzisti, produttori di affari, rappresentanti, agenti, compresa la regolarizzazione dei rapporti di rappresentanza, con o senza deposito, di agenzia o di qualsiasi altra natura, nonché per la liquidazione di diritti e di indennità, in relazione ai rapporti sopra nominati, spetta l'onorario previsto dall' per gli arbitrati, ridotto di un terzo. Qualora peraltro la sistemazione assuma il carattere di arbitrato o di composizione di vertenza, con pronuncia di lodo, è dovuto il predetto onorario per intero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo