Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 45
Liquidazione di danni
In vigore dal 8 nov 1989
Per la liquidazione stragiudiziale di danni patrimoniali di qualsiasi specie e per l'assistenza nelle transazioni relative, spettano al ragioniere gli onorari seguenti sul valore originario della cosa danneggiata:
fino a L. 3.000.000 il 3 %
per il di piu fino a L. 9.000.000 il 2,50 %
per il di piu fino a L. 15.000.000 il 2 %
per il di piu fino a L. 30.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 50.000.000 lo 0,50 %
per il di piu oltre L. 50.000.000 a discrezione
Spettano inoltre sull'ammontare del danno liquidato le seguenti percentuali:
fino a L. 500.000 il 10 %
per il di piu fino a L. 3.000.000 il 5 %
per il di piu fino a L. 10.000.000 il 3 %
per il di piu fino a L. 50.000.000 il 2 %
per il di piu oltre L. 50.000.000 a discrezione
onorario minimo L. 50.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-45