Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. IV
Art. 42
Consulenza in materia di economia aziendale e di ragioneria, di tecnica commerciale, amministrativa, finanziaria, bancaria, doganale.
In vigore dal 8 nov 1989
a) Per le ispezioni e le revisioni amministrative e contabili, l'onorario a tempo previsto dall' della presente tariffa, è aumentato del 10 per cento.
b) Per gli accertamenti relativi all'attività aziendale e veridicità dei conti e delle registrazioni, a richiesta del cliente o di terzi, è dovuto in aggiunta all'onorario di cui alla precedente lettera a), un supplemento calcolato sull'attivo e passivo come segue:
fino a L. 25.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50%
per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0,25%
per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%
per il di piu e oltre L. 1.000.000.000 a discrezione
onorario minimo L. 50000.
Qualsiasi altro accertamento di conti, di scritture e di documentazioni contabili, come qualsiasi altra attestazione in ordine ad altre prestazioni professionali del ragioniere, dà diritto agli onorari specificatamente previsti, maggiorati fino al 25 per cento.
c) Per i progetti di costituzione di imprese e di aziende in genere e relativi preventivi di impianto e d'esercizio, i piani dei conti, le organizzazioni e riorganizzazioni contabili, gli impianti di contabilità, di servizi aziendali generali amministrativi; di aziende private e pubbliche, e l'attuazione di piani di organizzazione e programmazione aziendale, studi statistici e di mercato, di distribuzione e di investimenti; determinazione dei costi; piani di sviluppo e pubblicitari, sistemazione di aziende in crisi, spettano gli onorari a tempo previsti dall', aumentati fino al doppio.
d) Per gli impianti di contabilità meccanici ad impulsi elettrici od elettronici, nonché per quelli per i quali occorra una particolare specializzazione, gli onorari sono determinati a norma dell' della presente tariffa.
e) Per il riordinamento di contabilità arrettre e confuse è dovuto l'onorario a tempo aumentabile nel massimo fino al 100 per cento.
f) Per la compilazione di inventari, rendiconti, situazioni contabili, analisi per le rilevazioni dei costi e per la determinazione dei profitti e delle perdite: per le rilevazioni contabili, amministrative e finanziarie, i piani di ammortamento e per qualsiasi altro lavoro contabile non espressamente previsto dalla presente tariffa, competono gli onorari di cui precedente lettera a) aumentati fino al 40 per cento.
g) Per la formazione dei bilanci, dei relativi certi profitti e perdite, di rendiconti di società e di altri enti pubblici o privati, l'esame della regolarità dei libri, delle scritture, delle valutazioni, della costituzione delle riserve ed accantonamenti, la determinazione dell'utile netto o della perdita, spettano i seguenti onorari:
1) sull'ammontare dell'attivo:
fino a L. 50.000.000 lo 0, 50 %
per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0, 20 %
per il di piu fino a L. 300.000.000 lo 0, 15 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0, 10 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 lo 0, 05 %
per il di piu fino a L. 2 500.000.000 lo 0,025 %
per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,015 %
per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,010 %
per il di piu e oltre L. 10.000.000.000 lo 0,005 %
2) sul totale dei ricavi lordi:
fino a L. 250.000.000 l' 1,50 %
per il di piu fino a L. 500.000.000 l' 1 %
per il di piu fino a L. 1.000.000.000 lo 0,50 %
per il di piu fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25 %
per il di piu fino a L. 10.000.000.000 lo 0,15 %
per il di piu e oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05 %
I suddetti onorari sono riducibili fino alla metà se la formazione del bilancio riguarda la società, enti ed imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla sola amministrazione; di beni immobili, ed al solo godimento di redditi patrimoniali.
h) Per la formazione di bilanci tecnici con calcolo delle riserve matematiche, e di bilanci consolidati, per la compilazione delle relazioni sul lavoro svolto, compete l'onorario a discrezione, tenuto conto del tempo impiegato e dei criteri stabiliti dall'.
i) Per l'ordinaria tenuta di contabilità è dovuto l'onorario a tempo.
l) Per la consulenza in materia di programmazione e per i piani di sviluppo nazionali e regionali, si applicano gli onorari a tempo.
Per la consulenza e assistenza tecnica aziendale prestata in via continuativa, gli onorari sopraprevisti sono ridotti dal 25 al 50% salvo diversa convenzione fra le parti che non può superare comunque il biennio.
Eventuali prestazioni per l'aggiornamento e la revisione della contabilità, ed altre accessorie sono compensate a norma di tariffa.
Per tutti gli incarichi contemplati nel presente articolo, che presentino particolare importanza e complessità, l'onorario e determinato a discrezione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-42