Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. III
Art. 38
Cessione di aziende, di quote, di patrimoni, di azioni e di singoli beni
In vigore dal 8 nov 1989
Al ragioniere sono dovuti per il reperimento del contraente, l'opera di negoziatore, la determinazione delle condizioni e modalità del trasferimento, del pagamento e di ogni altra clausola contrattuale i seguenti onorari, sul prezzo della cessione o sul valore della quota del cedente:
fino a L. 10.000.000 il 5%
per il di più fino a L. 20.000.000 il 4%
per il di più fino a L. 50.000.000 il 3%
per il di più fino a L. 100.000.000 il 2%
per il di più oltre a L. 100.000.000 il l'1%
onorario minimo L. 30.000.
Nel caso in cui la negoziazione di azioni quotate in borsa avvenga esclusivamente in base alla relativa quotazione ufficiale, gli onorari saranno determinati in via discrezionale.
Qualora invece la negoziazione non avvenga con semplice riferimento alla quotazione di borsa, ma richieda particolari trattative e conseguenti difficoltà, la determinazione degli onorari avverrà secondo le percentuali indicate nella tabella esposta nel primo comma.
Gli onorari previsti dal presente articolo sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all' della presente tariffa e non sono comprensivi di quelli spettanti per la eventuale valutazione delle aziende, delle quote di partecipazione o delle azioni, o per altre prestazioni eventualmente svolte.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-38