Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. IV

Art. 46

Consulenza in materia tecnico-contrattuale

In vigore dal 8 nov 1989
Per la consulenza ed assistenza in materia contrattuale, di convenzioni e simili anche se in concorso con altri professionisti e consulenti della controparte spettano al ragioniere sul corrispettivo del contratto o della convenzione: a) nelle transazioni non espressamente indicate in altre voci della presente tariffa, la trattazione e stipulazione di contratti in genere, redazione di atti, scritture private, preliminari, impegnative e promesse di vendita, e per ogni altra prestazione in materia contrattuale: fino a L. 500.000 il 7 % per il di piu fino a L. 1.000.000 il 5 % per il di piu fino a L. 5.000.000 il 3 % per il di piu fino a L. 10.000.000 il 2 % per il di piu fino a L. 25.000.000 l' 1,50 % per il di piu fino a L. 50.000.000 l' 1 % per il di piu fino a L. 100.000.000 lo 0,50 % per il di piu fino a L. 200.000.000 il 0,25 % per il di piu oltre a L. 200.000.000 il 0,10 % Se l'opera del ragioniere consiste nell'assistenza per la sola stesura del contratto o convenzione, senza clausole particolari, gli onorari sono ridotti a seconda dei casi fino al 50 per cento. Onorario minimo L. 20.000; b) per la partecipazione alla sola formazione tecnica del contratto l'onorario è ridotto fino al 30 per cento; c) per i contratti di locazione di immobili gli onorari si calcolano sul canone di affitto del primo anno; d) per l'eventuale anno successivo si applica l'onorario del primo anno ridotto del 50% e per ciascuno degli anni seguenti del 20 per cento; e) per le locazioni di immobili ad uso di abitazione l'onorario è ridotto del 60%, e per i fondi rustici del 30 per cento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo