Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliSez. IV

Art. 53

Pratiche per brevetti e privative industriali

In vigore dal 8 dic 1974
Per le pratiche di conseguimento di brevetti per invenzioni industriali, compresa la domanda e sua documentazione, la descrizione tecnica e la illustrazione dei requisiti di brevettabilità della invenzione, è dovuto un onorario a discrezione in aggiunta a quelli previsti dall', per le singole voci, in relazione all'importanza, alla possibilità di sfruttamento ed ai prevedibili profitti e tenuto conto della complessità delle pratiche svolte. In caso di mancata concessione si applicano gli onorari di cui all'. Per l'assistenza o la diretta trattazione nei contratti di sfruttamento o di cessione dei brevetti industriali, marchi e simili, si applica l'onorario previsto per i finanziamenti allo , calcolato sull'ammontare del prezzo negoziato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-53

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