Tariffa Professionale per i Ragionieri ProfessionaliCapo III

Art. 23

Amministrazione di immobili

In vigore dal 8 nov 1989
Per l'amministrazione di immobili spettano al professionista i seguenti compensi: A) Immobili non condominiali: Sull'ammontare complessivo annuo, sfitto per affittato, del provento lordo dei canoni e del rimborso per i servizi ripetibili, per ogni unità immobiliare o appartamento: fino a lire 5.000.000 il 5%; per il di più il 4% onorario annuo minimo L. 15.000 diritto fisso mensile per ogni inquilino L. 2.000. Immobili locati per la prima volta: fino ad un canone annuo di L. 1.500.000 il 7% per il di piu fino a L. 5.000.000 il 6% per il di piu oltre a L. 5.000000 il 5% onorario annuo minimo L. 20.000 diritto fisso mensile per inquilino L. 2.000. Per i canoni arretrati comunque ricuperati, senza ingerenza nell'amministrazione degli immobili, i sopra specificati onorari sono ridotti del 50%, fermi restando i diritti fissi; B) Amministrazione di immobili in condominio: per l'ordinaria amministrazione: a) sull'ammontare delle spese ordinarie e di rendiconto e dei fondi di riserva annualmente stanziati: fino a lire 2.000.000, il 10%; il 5% sul di più; b) sull'ammontare delle spese straordinarie di qualsiasi natura il 5 per cento. Compenso minimo per ciascun condomino L. 10.000 annue comunque non inferiore a L. 100.000 per condominio. Per ogni servizio di ascensore, di portineria e di riscaldamento centrale del condominio, compete al ragioniere la maggiorazione del 10% dei sopra descritti onorari, oltre ad un onorario fisso di L. 1.000 per ogni condomino. Per tutti gli incarichi non rientranti nella ordinaria amministrazione dell'immobile, spettano al ragioniere gli onorari previsti dalla tariffa per le corrispondenti voci specifiche.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Gli onorari fissi di cui agli articoli 23 e 24 del decreto sono aumentati del 60 per cento."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-23

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