Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo III
Art. 28
Sequestro e pignoramento di beni
In vigore dal 8 dic 1974
Spettano al ragioniere per il sequestro e pignoramento:
a) di immobili, gli onorari annui di cui agli ;
b) di aziende commerciali e industriali, beni mobili, gli onorari previsti dall';
c) di documenti, le indennità e gli onorari di cui agli , oltre al rimborso delle spese di assicurazione.
Quando il ragioniere sequestratario non abbia anche l'obbligo dell'amministrazione dei beni sotto sequestro o pignoramento, gli onorari sono ridotti del 20 per cento.
Per i beni improduttivi di reddito l'onorario è determinato a discrezione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-28