Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Sez. II
Art. 29
Costituzione di società e associazioni
In vigore dal 8 nov 1989
Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione di società ed associazioni di qualsiasi tipo, spetta al ragioniere, sulle somme sottoscritte o comunque apportate a titolo di capitale, l'onorario rapportato alle percentuali seguenti, con un minimo di L. 50.000:
fino a.................... L. 10.000.000 il 3%
per il di più fino a.............L. 25.000.000 il 2,50% per il di più fino a............ L. 50.000.000 il 2%
per il di più fino a............ L. 100.000.000 l'1,50% per il di più fino a............ L. 250.000.000 lo 0,75% per il di più fino a............ L. 500.000.000 lo 0,50% per il di più oltre a............ L. 500.000.000 lo 0,25%
Per la costituzione di cooperative, consorzi, cartelli, sindacati e di altre forme associative similari, l'onorario, quando non sia determinabile con i criteri sopraesposti e con quelli generali dell', è stabilito a discrezione.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Gli scaglioni di cui agli articoli 22, 29, 35, 38, 39, 40, 41, 42, lettera b), 42, lettera g), 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, punto IV, del decreto sono aumentati del 60 per cento con arrotondamento al milione di lire per difetto se la frazione non e' superiore alle cinquecentomila e per eccesso se e' superiore. La percentuale indicata alla lettera g), n. 2, dell'art. 42 in per cento deve intendersi per mille."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-29