Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Titolo II
Art. 19
Spese e indennità
In vigore dal 8 nov 1989
È sempre riconosciuto al ragioniere ed ai suoi collaboratori, sostituti ed ausiliari, unitamente agli onorari, il rimborso delle spese documentate, nonché di quelle altre per le quali non sia possibile o non si usi rilasciare ricevuta, e siano giustificabili.
Sono in particolare riconosciute, le seguenti spese e indennità:
I. - Spese.
1) di scritturazione:
I) per ogni facciata dell'originale.............. L. 100 II) per ogni facciata di ciascuna copia............ L. 50
2) di viaggio: per i trasferimenti fuori della sede dello studio oltre i 200 km, al ragioniere spetta l'uso del mezzo pubblico con diritto alla 1ª classe e le relative spese saranno rimborsate con una maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie.
Entro i 200 km, in caso di mancanza o deficenza del servizio pubblico, è concesso l'uso del mezzo privato con diritto ad una indennità di 100 lire al chilometro, con la maggiorazione del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie;
3) di soggiorno: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria con l'aumento del 10% per spese accessorie.
È altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili;
4) generali di studio: il rimborso delle spese generali di studio può superare l'importo totale dei compensi esposti nella parcella sino ad un massimo del 15% se il ragioniere esercita la professione in una città con almeno 200.000 abitanti, e sino ad un massimo del 10% se egli esercita la professione in una città con un numero di abitanti inferiore.
II. - Indennità.
Al ragioniere, indipendentemente dal rimborso delle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:
a) di trasferta e di assenza dallo studio:
per brevi accessi nel luogo di residenza da L. 3.000 a L. 5.000;
per 1/2 giornata nel luogo di residenza da L. 5.000 a L. 10.000;
per 1 giornata nel luogo di residenza da L. 10.000 a L. 15.000;
per brevi accessi fuori del luogo di residenza da L. 5.000 a L. 10.000;
per 1/2 giornata fuori del luogo di residenza da L. 10.000 a L. 15.000;
per 1 giornata fuori del luogo di residenza da L. 16.000 a L.
21.000.
La mezza giornata e la intera giornata sono determinate con riferimento all'orario normale degli studi professionali nella città di residenza del ragioniere;
b) di scritturazione:
per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per i frontespizi L. 250;
per ogni facciata di ogni copia successiva L. 150;
c) di protocollo e archivio:
per protocollo ed archiviazione della pratica, formazione del fascicolo L. 2.000;
d) di ricerca di archivio:
per ricerca di atti e documenti nel proprio archivio:
1) per i primi tre anni dall'inizio, oltre alle sessioni col cliente, eventuale corrispondenza e spedizione a domicilio ed ai diritti di cui al punto precedente: da L. 2.000 a L. 5.000;
2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 10% per il cliente e del 20% per i terzi, per ciascun anno o frazione di anno;
e) di copia e autenticazione:
per rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione): lire 2.000;
f) di visura:
per ispezione di registri, atti o documenti presso uffici pubblici o privati, professionisti e simili: diritto fisso, oltre alla vacazione, da L. 2.000 a L. 4.000;
g) di deposito e ritiro atti:
per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati copie di atti, per bollatura, vidimazione, legalizzazioni ed altro per ciascun documento o copia: da L. 2.000 a L. 4.000;
h) per pagamenti:
per pagamento di somme per conto del cliente: 0,05% degli importi pagati, con un minimo di L. 1.500 (oltre al diritto di accesso);
i) di richiesta ed esame certificati:
per richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi di pubblici uffici, enti, notai e altri: L. 2.000;
l) di carteggio:
per deposito, ritiro di atti e documenti per la loro registrazione, bollatura, vidimazione, legalizzazione e altro: L. 2.000;
m) di disamina:
1) di corrispondenza, memorie e documentazione del cliente o della controparte (oltre agli onorari di cui al titolo III, capi I e III - e): da L. 1.000 a L. 2.000;
2) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari): L. 1.000;
3) dei verbali degli organi di vigilanza tributaria, del lavoro ecc. (oltre agli onorari): da L. 1.000 a L. 10.000;
n) di redazione scritture:
per ogni ricorso, memoria, istanza e scritto in genere nell'interesse del cliente (oltre gli onorari ed alle spese): da L. 1.000 a L. 5.000;
o) di mandato:
per il mandato di rappresentanza del contribuente dinanzi agli uffici ed alle commissioni tributarie: L. 1.000;
p) di intervento:
per l'intervento alle udienze quale consulente tecnico, o dinanzi alle commissioni tributarie (oltre agli onorari): da L. 2.000 a L. 15.000;
q) di pubblicazioni o vidimazioni:
per ogni inserzione nella Gazzetta Ufficiale ed in altro periodico e per la vidimazione di ciascun registro: da L. 1.000 a L. 3.000;
r) di spedizione parcelle:
per la redazione della parcella (oltre alle spese di scritturazione ed all'onorario a vacazione): da L. 1.000 a L. 3.000;
s) di revisione parcelle:
per la richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio del collegio: da L. 1.000 a L. 5.000;
t) di deposito somme e valori:
per ogni deposito presso uffici pubblici o privati, banche ecc. di somme di denaro, titoli, effetti e valori in genere (oltre al compenso dello 0,05% sull'ammontare del deposito) da L. 1.000 a L.
5.000.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 25 settembre 1989, n.348 ha inoltre disposto (con l'art. 3 , comma 1) che "Le indennita' di cui all'art. 19 del decreto sono aumentate del 55 per cento. Gli onorari a vacazione di cui all'art. 20, secondo comma, del decreto sono fissati in L. 13.000."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-19