Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali›Capo II
Art. 18
Ritenzione e deposito di atti, documenti, scritture
In vigore dal 8 dic 1974
Gli atti, i documenti e scritture del cliente, depositati dal professionista nella sede del Collegio nel caso previsto dallo dell'ordinamento professionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 sono ivi conservati fino alla eventuale composizione amichevole della controversia, od alla definizione della stessa in sede giudiziale, e in ogni caso fino a quando il professionista non sia stato soddisfatto delle sue competenze.
Il cliente, previa autorizzazione del consiglio del collegio, può, a proprie spese, prendere visione e ottenere copie ed estratti degli atti e documenti depositati.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-09-10;567#art-tpp-18