Art. 7
Mansioni del personale ausiliario
In vigore dal 12 nov 1974
I bidelli provvedono alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre e degli altri locali cui sono assegnati disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali della scuola; vigilano sugli alunni affidati in casi di particolare necessità alla loro sorveglianza; disimpegnano mansioni di manovra di ascensori o montacarichi; adempiono agli altri incarichi di carattere materiale inerenti al servizio, compreso il trasporto delle suppellettili scolastiche all'interno dell'istituto, e, purchè provvisti delle apposite patenti, a mansioni di conduzione di autoveicoli. Essi possono essere adibiti a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali stessi.
I guardarobieri attendono al funzionamento dei guardaroba, alle operazioni di prelievo, di riconsegna e di conservazione della biancheria degli allievi dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali.
I custodi attendono al servizio di portineria, alla custodia e alla guardiania dei locali dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale.
Gli aiutanti cuochi coadiuvano i cuochi nell'espletamento delle loro incombenze, e in loro assenza, li sostituiscono.
Gli aiutanti guardarobieri coadiuvano i guardarobieri nelle loro incombenze e, in loro assenza, li sostituiscono.
Gli accudienti di convitto attendono al funzionamento delle cucine, alla loro pulizia ed a quella delle stoviglie, nonché alla distribuzione dei cibi, all'ordine e alla pulizia delle camerate e dei servizi generali dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-7