Art. 3
Qualifiche
In vigore dal 12 nov 1974
I ruoli di cui al precedente comprendono le qualifiche indicate nell'unita tabella A.
Nei ruoli in cui è prevista più di una qualifica la promozione alla qualifica superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano l'anzianità indicata nella predetta tabella.
Ogni qualifica è strutturata nelle classi di stipendio che risultano dalla stessa tabella A.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-3