Art. 1
Classificazione delle carriere
In vigore dal 12 nov 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall' della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;
Decreta:
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Classificazione delle carriere
Le carriere del personale non insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali e di ogni altra istituzione scolastica ed educativa, escluse quelle di istruzione universitaria, sono le seguenti:
1) carriera di concetto di segreteria;
2) carriera delle assistenti delle scuole materne;
3) carriere esecutive;
4) carriere del personale ausiliario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-1