Art. 4
Mansioni delle assistenti delle scuole materne
In vigore dal 12 nov 1974
Le assistenti di scuola materna collaborano con le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse.
La collaborazione delle assistenti si esplica in particolare nella cura dell'igiene dei bambini; nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da giuoco; durante la refezione; durante l'eventuale riposo dei bambini; durante il funzionamento del servizio medico scolastico; durante le attività ricreative e durante il trasporto dei bambini effettuato con i servizi gratuiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-4