Art. 5
Funzioni del segretario
In vigore dal 12 nov 1974
Il segretario cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi; è preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato;firma, con il direttore didattico o il preside, tutti i certificati, estratti di registro e copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso; vigila sul personale esecutivo e ausiliario; provvede alle liquidazioni ed ai pagamenti; fa parte di diritto della giunta esecutiva predetta o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo, nei predetti organi collegiali, anche le funzioni di segretario. Nei casi di assenza o di impedimento, il capo dei servizi di segreteria è sostituito dall'impiegato più anziano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-5