Art. 12

Conferimento degli incarichi

In vigore dal 12 nov 1974
I posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui alle tabelle allegate al presente decreto, sono coperti, in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante incarichi annuali da conferire secondo l'ordine di graduatorie provinciali compilate con le modalità stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli della legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni. Nel conferimento degli incarichi per posti delle carriere esecutive e ausiliarie è data, secondo l'ordine di inserimento nelle graduatorie di incarico, la precedenza assoluta a coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente . Per la compilazione delle graduatorie, il conferimento degli incarichi ed i ricorsi si applica l' della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Per le sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso il periodo di congedo ordinario, del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di ruolo e non di ruolo, allorchè le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative, le supplenze sono conferite dai direttori didattici o dai presidi secondo l'ordine della graduatoria di circolo o di istituto formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. In caso di assenza prevista per periodi superiori a venti giorni, la sostituzione con personale supplente avviene a partire dal primo giorno. Le supplenze sono conferite con l'osservanza del criterio previsto dal precedente secondo comma. Per le assistenti di scuola materna le supplenze possono essere conferite anche nei casi di assenza di durata inferiore ai venti giorni purchè superiori a sei. I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti delle carriere di concetto sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo. I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti di carriere esecutive ed ausiliarie sono, rispettivamente, un titolo finale di istruzione secondaria di 1° grado, integrato, ove necessario, da titoli professionali ovvero un diploma di qualifica di istituto professionale, per le carriere esecutive e la licenza elementare, integrata, ove necessario, da titoli professionali, per le carriere ausiliarie. I titoli professionali sono determinati dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente primo comma. È fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. In attesa della variazione degli organici da effettuare ai sensi del successivo , è consentito, per ciascuno degli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, il conferimento di 5.500 incarichi per l'adeguamento del personale in servizio alle nuove tabelle degli organici ed in aggiunta alle dotazioni organiche previste dalle precedenti tabelle, dando priorità alle attività di doposcuola, alle altre attività di integrazione scolastica e al tempo pieno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-12

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