Art. 14
Rapporti informativi e giudizi complessivi
In vigore dal 12 nov 1974
I rapporti informativi e i giudizi complessivi sono formulati secondo le modalità previste dagli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Il rapporto informativo, per il personale di concetto, è compilato dal direttore didattico o dal preside e il giudizio complessivo è espresso dal provveditore agli studi; per il restante personale, il rapporto informativo è compilato dal capo dei servizi di segreteria e il giudizio complessivo è espresso dal direttore didattico o dal preside.
Per le assistenti di scuola materna il rapporto informativo è compilato dalla direttrice didattica su relazione delle insegnanti con le quali l'assistente collabora.
Per i magazzinieri, infermieri, cuochi, guardarobieri, aiutanti cuochi, aiutanti guardarobieri, accudienti di convitto, custodi dei convitti e degli educandati, nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato, il rapporto informativo è compilato dal vice-rettore o dalla vice direttrice; il giudizio complessivo è espresso dal rettore o dalla direttrice.
L'impiegato, prima di apporre la data e la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo. Nel caso che egli rifiuti di apporre la data e la firma per presa visione, il sito rifiuto dovrà risultare da apposita dichiarazione del direttore didattico o del preside.
Entro trenta giorni dalla predetta comunicazione l'impiegato può ricorrere al consiglio di amministrazione provinciale con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso il consiglio, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.
Per il personale noti di ruolo valgono le norme di cui ai commi precedenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-14