Art. 15
Commissione di disciplina provinciale
In vigore dal 12 nov 1974
All'inizio di ogni triennio è costituita, con decreto del provveditore agli studi, una commissione di disciplina provinciale.
La commissione di disciplina di citi al comma precedente è presieduta da un preside ed è composta di una direttrice didattica di scuola materna o di un direttore didattico di scuola elementare e di un funzionario della carriera direttiva degli uffici scolastici in cui hanno sede, che non sia il capo dell'ufficio stesso, e di due impiegati appartenenti alle carriere del personale non docente.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da impiegati della carriera di concetto degli uffici scolastici in cui hanno sede le commissioni stesse.
Per ciascuno dei membri e per il segretario è nominato un supplente di carriera corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano, il quale è, a sua volta, sostituito dal rispettivo membro supplente.
Qualora durante il triennio il presidente o taluno dei membri effettivi o supplenti od il segretario effettivo o supplente venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del triennio, con le modalità previste dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-15