Art. 11

Norme generali concernenti i concorsi

In vigore dal 12 nov 1974
Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione ai ruoli di cui al presente decreto sono così composte: a) per la carriera di concetto: di un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro professore di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame; b) per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro appartenente alla carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianità. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente alla carriera del personale non docente è sostituito da un sanitario designato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono espletate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali. Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale, delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, è nominato in ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria degli incarichi. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;420#art-11

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