Titolo III
Art. 62
Congedi straordinari e aspettative
In vigore dal 12 nov 1974
Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono abrogati l'ultimo comma dell' del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l' della legge 1° giugno 1942, n. 675.
Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall' del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, è computato per anno scolastico.
Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-62