Capo VII

Art. 59

Esito sfavorevole della prova

In vigore dal 12 nov 1974
In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-59

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