Titolo III
Art. 61
Congedo ordinario
In vigore dal 12 nov 1974
Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.
Il predetto diritto è irrinunciabile.
Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-61