Titolo III

Art. 61

Congedo ordinario

In vigore dal 12 nov 1974
Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il predetto diritto è irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-61

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