Titolo III

Art. 63

Organi competenti a disporre congedi ed aspettative

In vigore dal 12 nov 1974
I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-63

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