Titolo III

Art. 60

Libertà sindacali

In vigore dal 12 nov 1974
Le libertà sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico. Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della istituzione educativa. Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio. Le riunioni, che possono riguardare la generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo. Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma. L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata. Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblea per lo stesso giorno ed ora. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola. I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-60

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