Sez. II

Art. 21

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici

In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale, regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente . Si applicano le disposizioni degli relative ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-21

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