Sez. II
Art. 20
Requisiti generali di ammissione
In vigore dal 12 nov 1974
Unitamente ai requisiti indicati nel precedente articolo, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli è richiesto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite massimo di età.
Il bando stabilisce le modalità di partecipazione e i documenti e i titoli da presentare insieme con la domanda.
Valgono per i presenti concorsi le disposizioni dei precedenti .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-20