Capo III

Art. 24

Requisiti di ammissione ai concorsi

In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative. A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-24

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