Capo II
Art. 18
Periodicità dei concorsi e posti conferibili
In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.
Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-18