Capo II

Art. 13

Svolgimento del concorso per il personale docente

In vigore dal 12 nov 1974
I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento. I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali. I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale. I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico. I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani. I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante. Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-13

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