Capo II
Art. 11
Commissioni esaminatrici
In vigore dal 12 nov 1974
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente;
b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-11