Capo II
Art. 9
Bandi di concorso
In vigore dal 12 nov 1974
I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.
I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-05-31;417#art-9