Capo III

Art. 196

Quote di aggiunta di famiglia

In vigore dal 24 mag 1974
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite - senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi commi. Nei confronti del dipendente cessato dal servizio l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione stessa. Si applicano le disposizioni dell', commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l' del presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto. È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota di aggiunta di famiglia. Il titolare di pensione che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-196

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