Titolo III

Art. 197

Pagamento delle pensioni e degli assegni.

In vigore dal 17 ago 1986
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro. I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati. In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota. Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma. Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso. È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito. Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente comma.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-197

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