Capo III
Art. 194
Inabilità a proficuo lavoro
In vigore dal 24 mag 1974
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore età, se successiva con l'indicazione delle cause dell'inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-194