Sez. III

Art. 189

Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione privilegiata di riversibilità

In vigore dal 24 mag 1974
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell', salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di riversibilità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-189

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