Capo III

Art. 192

Domanda di liquidazione

In vigore dal 24 mag 1974
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla domanda stessa. In caso di presentazione della domanda ad ufficio non competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere, dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini, si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-192

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