Titolo III
Art. 198
Arrotondamento
In vigore dal 22 mag 1976
L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento.
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze spettanti ai dipendenti statali.
Note all'articolo
- La 29 aprile 1976, n.177 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che la modifica dell'art. 198, primo comma decorre dal 1 gennaio 1976.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092#art-198