Art. 9
In vigore dal 7 dic 1974
La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente:
a) soprintendenza ai monumenti di Venezia:
1 posto di dirigente superiore architetto;
1 posto di soprintendente architetto;
3 posti di direttore e architetto;
1 posto di direttore e ispettore archeologo;
1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
3 posti di disegnatore;
2 posti di segretario;
2 posti di geometra;
3 posti di restauratore;
2 posti di operatore tecnico;
5 posti di assistente;
8 posti di coadiutore;
6 posti di commesso;
20 posti di custode e guardia notturna;
15 posti di operaio.
b) soprintendenza alle gallerie di Venezia:
1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
1 posto di soprintendente storico dell'arte;
3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
1 posto di disegnatore;
2 posti di segretario;
4 posti di restauratore;
2 posti di operatore tecnico;
7 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
60 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.
c) soprintendenza ai monumenti del Veneto:
1 posto di dirigente superiore architetto;
1 posto di soprintendente architetto;
4 posti di direttore e architetto;
1 posto di direttore e ispettore archeologo;
1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte;
2 posti di ragioniere;
3 posti di disegnatore;
2 posti di segretario;
4 posti di geometra;
2 posti di restauratore;
4 posti di operatore tecnico;
5 posti di assistente;
6 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
10 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.
d) soprintendenza alle gallerie del Veneto:
1 posto di dirigente superiore storico dell'arte;
1 posto di soprintendente storico dell'arte;
3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte;
1 posto di ragioniere;
1 posto di disegnatore;
1 posto di segretario;
2 posti di restauratore;
3 posti di operatore tecnico;
6 posti di coadiutore;
5 posti di commesso;
20 posti di custode e guardia notturna;
10 posti di operaio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-9