Art. 9

In vigore dal 7 dic 1974
La dotazione organica delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171, al minimo delle unità in servizio dovrà essere la seguente: a) soprintendenza ai monumenti di Venezia: 1 posto di dirigente superiore architetto; 1 posto di soprintendente architetto; 3 posti di direttore e architetto; 1 posto di direttore e ispettore archeologo; 1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte; 2 posti di ragioniere; 3 posti di disegnatore; 2 posti di segretario; 2 posti di geometra; 3 posti di restauratore; 2 posti di operatore tecnico; 5 posti di assistente; 8 posti di coadiutore; 6 posti di commesso; 20 posti di custode e guardia notturna; 15 posti di operaio. b) soprintendenza alle gallerie di Venezia: 1 posto di dirigente superiore storico dell'arte; 1 posto di soprintendente storico dell'arte; 3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte; 2 posti di ragioniere; 1 posto di disegnatore; 2 posti di segretario; 4 posti di restauratore; 2 posti di operatore tecnico; 7 posti di coadiutore; 5 posti di commesso; 60 posti di custode e guardia notturna; 10 posti di operaio. c) soprintendenza ai monumenti del Veneto: 1 posto di dirigente superiore architetto; 1 posto di soprintendente architetto; 4 posti di direttore e architetto; 1 posto di direttore e ispettore archeologo; 1 posto di direttore e ispettore storico dell'arte; 2 posti di ragioniere; 3 posti di disegnatore; 2 posti di segretario; 4 posti di geometra; 2 posti di restauratore; 4 posti di operatore tecnico; 5 posti di assistente; 6 posti di coadiutore; 5 posti di commesso; 10 posti di custode e guardia notturna; 10 posti di operaio. d) soprintendenza alle gallerie del Veneto: 1 posto di dirigente superiore storico dell'arte; 1 posto di soprintendente storico dell'arte; 3 posti di direttore e ispettore storico dell'arte; 1 posto di ragioniere; 1 posto di disegnatore; 1 posto di segretario; 2 posti di restauratore; 3 posti di operatore tecnico; 6 posti di coadiutore; 5 posti di commesso; 20 posti di custode e guardia notturna; 10 posti di operaio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-9

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