Art. 11
In vigore dal 7 dic 1974
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 350 milioni previsto nell'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 1973
LEONE
RUMOR - LAURICELLA - MALFATTI - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
(Ammesso al "Visto, con esclusione dell' primo secondo, terzo e quarto comma, e dell', primo, secondo e terzo comma, giusta deliberazione della sezione del controllo in data 14 novembre 1974, n. 595).
Per quanto sopra registrato parzialmente il 16 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 128. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-11