Art. 8

In vigore dal 7 dic 1974
A ciascuna soprintendenza ai monumenti e a ciascuna soprintendenza alle gallerie, di cui all'articolo precedente, è preposto un impiegato con la qualifica di dirigente superiore, appartenente, rispettivamente, al ruolo degli architetti e a quello degli storici dell'arte. La dotazione organica della qualifica dei dirigenti superiori prevista nella tabella IX, quadro E, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è aumentata di due unità. Il ruolo del personale delle soprintendenze alle antichità e belle arti, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è aumentato di: 2 posti di ispettore archeologo; 9 posti di ispettore storico dell'arte; 7 posti di architetto; 4 posti di esperto; 6 posti di ragioniere; 7 posti di segretario; 6 posti di disegnatore; 9 posti di geometra; 20 posti di restauratore, tecnico radiologo e tecnico di laboratorio scientifico; 6 posti di assistente; 14 posti di operatore tecnico; 35 posti di coadiutore; 53 posti di custode e guardia notturna; 14 posti di commesso; 15 posti di operaio qualificato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-8

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