Art. 10
In vigore dal 7 dic 1974
Il Ministero della pubblica istruzione, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi, nei relativi bandi per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti in seguito all'aumento dell'organico disposto dall'.
L'Amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro 15 giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.
Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.
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(Il primo, secondo e terzo comma dell' non sono stati ammessi al "Visto" della Corte dei conti).
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Per le esigenze e il rispetto dei termini di cui allo art. 13, n. 3, della legge 16 aprile 1973, n. 171, il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a conferire incarichi o ad assumere con contratto di diritto privato personale specializzato. In ambedue i casi il rapporto non può avere durata superiore ai 60 giorni e non è rinnovabile.
Alle assunzioni si procede dietro motivata proposta del soprintendente ai monumenti di Venezia di intesa con il soprintendente alle gallerie di Venezia, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro entro il limite massimo di lire 20 milioni, cui si farà fronte con lo stanziamento previsto dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171.
Alla stipula dei contratti di assunzione provvede il soprintendente ai monumenti di Venezia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-10