Art. 7
In vigore dal 7 dic 1974
La competenza territoriale delle soprintendenze istituite dall'art. 16 della legge 16 aprile 1973, n. 171 è determinata come segue:
A) soprintendenza ai monumenti di Venezia e soprintendenza alle gallerie di Venezia: comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Jesolo, Musile di Piave.
B) soprintendenza ai monumenti del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo e Vicenza.
C) soprintendenza alle gallerie del Veneto: restanti comuni delle province di Venezia e di Padova e province di Belluno, Treviso, Rovigo, Verona e Vicenza.
Le rettifiche delle circoscrizioni territoriali delle soprintendenze di cui al comma precedente, che si rendessero necessarie dopo l'entrata in vigore del presente decreto, saranno disposte ai sensi dell'art. 13, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, n. 1264.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-7