Art. 5
In vigore dal 7 dic 1974
Sulla proposta del presidente del magistrato alle acque, il Ministro per i lavori pubblici assegna il personale di cui all' anche alla sezione di cui alla lettera b) dell' della legge 16 aprile 1973, n. 171, alle sezioni a competenza statale con sede in Venezia e di cui all'art. 12 lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, nonché all'ufficio speciale del genio civile per il servizio idrografico del magistrato alle acque.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-20;1186#art-5