Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 3
Art. 21
Azione civile contro l'Amministrazione
In vigore dal 16 set 2003
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta..., se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Amministrazione, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-21