Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 4
Art. 23
Danneggiamento
In vigore dal 16 set 2003
Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali... od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-23