Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 4
Art. 25
Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
In vigore dal 16 set 2003
Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale... è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale..., è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-25