Codice postale e delle telecomunicazioniLibro PRIMOTitolo IISez. 4

Art. 25

Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio

In vigore dal 16 set 2003
Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale... è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale. Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale..., è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-25

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