Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 4
Art. 24
Sequestro, pignoramento ed opposizione
In vigore dal 4 mag 1973
Gli oggetti e le somme affidate all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, nè a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-24