Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 2
Art. 16
Franchigia postale e telegrafica
In vigore dal 4 mag 1973
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-16