Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro PRIMO›Titolo II›Sez. 2
Art. 17
Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
In vigore dal 16 set 2003
Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali... nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-17